Risarcimento del danno in caso di caduta causata da un cane al guinzaglio.
Cassazione civile, sentenza 19 maggio 2009, n.11570 – Avv. Valter Marchetti
Fatto.
Una anziana signora stava per scendere le scale della metropolitana di Milano quando, appoggiandosi al corrimano installato su di un lato dell’ingresso, veniva attaccata da un cane di piccole dimensioni che il proprietario, allontanatosi, aveva legato con guinzaglio alla barriera dell’ingresso della metropolitana. La donna cadendo rovinosamente a terra riportando lesioni, in seguito citava in giudizio ex art.2052 c.c. il proprietario del cane, per il risarcimento dei danni.
Giudice di primo e secondo grado.
I giudici di merito rigettano la domanda della donna in quanto ritengono questa ultima esclusiva responsabile dell’accaduto, rinvenendo nell’accaduto il caso fortuito. In particolare dalle motivazioni dei giudici di merito si evince come il comportamento della donna, ritenuto quanto meno imprudente, avrebbe assorbito l’intero rapporto causale. L’anziana signora si sarebbe esposta al rischio, non lasciando il corrimano, di essere sfiorata dal cane, pur avendo valide alternative idonee a scongiurare l’eventualità di accadimenti dannosi.
La Cassazione.
Per i giudici di legittimità, affinché possa esservi la rottura del nesso causale tra la situazione creatasi e l’evento pregiudizievole che ebbe a verificarsi occorre che la condotta del danneggiato si qualifichi per uno dei caratteri atti ad integrare il caso fortuito e cioè l’inevitabilità, l’imprevedibilità o l’assoluta eccezionalità. Tali caratteri, per come la vicenda de qua è stata ricostruita dai giudici di merito, non si possono ravvisare nella condotta della signora anziana. Anzi, questa ultima proprio per un atto di prudenza si è appoggiata al corrimano – idoneo strumento per evitare cadute dovute a qualsiasi caso – dimostrando indifferenza di fronte ad un cagnolino di piccola taglia, apparentemente inoffensivo.
Principio di diritto.
“ Non è configurabile il caso fortuito, cioè il caso imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario ( o dell’utilizzatore) dell’animale nella ipotesi in cui il danneggiato, specie di età avanzata, per scendere gli scalini, onde accedere alla stazione della metropolitana, non lasci il corrimano di appoggio e passi vicino ad un cane, che lo attacchi e lo faccia cadere, anche se il cane sia legato alla barriera di ingresso della metropolitana stessa mediante guinzaglio e il proprietario si sia allontanato”.
Avv. Valter Marchetti